Art. 11.
(Divieti di somministrazione e di vendita
di bevande alcoliche).

      1. Il primo comma dell'articolo 689 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Chiunque vende per asporto o somministra bevande alcoliche di qualsiasi gradazione a un minore di anni diciotto o a persona che appaia in stato di coscienza alterato od obnubilato, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno».

      2. I titolari dei pubblici esercizi, delle attività commerciali e dei circoli privati ove si vendono per asporto o si somministrano alimenti e bevande sono tenuti ad esporre in luogo visibile cartelli recanti l'indicazione del divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai sensi dell'articolo 689 del codice penale.
      3. Dopo l'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è inserito il seguente:

      «Art. 13-bis. - (Divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche in spazi ed aree pubblici). - 1. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro e con il sequestro della merce chi vende o somministra alcolici in spazi e in aree pubblici, indipendentemente dall'età o da particolari condizioni psicofisiche degli avventori».

 

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